Di certo un caso singolo non fa statistica, comunque troviamo interessante la lettera aperta che un cittadino, non facente parte del nostro comitato, ha inviato al sindaco Fassino dopo l’inizio delle demolizioni. A leggerla non pare proprio che approvi l’operato del comune.
Le immagini che appaiono vicino al testo erano allegate allo stesso.
Gentile Signor Sindaco,
in qualità del cittadino contribuente desidero chiedere le risposte alle seguente domande:
1) Ho letto su stampa locale, fonte <http://www.torinotoday.it/cronaca/resti-acquedotto-ex-diatto-via-frejus.html>http://www.torinotoday.it/cronaca/resti-acquedotto-ex-diatto-via-frejus.html circa l’esistensa dei resti dell’acquedotto romano siti in Via Cesana presso la ex Diatto oggetto della demolizione in atto da ieri.
Si tratta di Beni Culturali di interesse e valore storico, beni proprietà del Popolo Italiano affidati in custodia a questo Comune.
Il Sindaco pro-tempore era a piena conoscenza della loro esistenza, consistenza, destinazione d’uso ed esatta ubicazione, quanto emerge da fonte sopracitata “la decisione dei tre soggetti – Prelios Sgr, Città di Torino ed Equiter – di spostare i reperti da via Botero a via Cesana. Un trasloco avvenuto a cavallo tra il 2010 e il 2011“.
Domando al Signor Sindaco nonchè il Pubblico Ufficiale preposto alla conservazione dei Beni Culturali sopracitati di rendere note le azioni, le misure ed atti d’ufficio tutte da Lei intrapresi a tutela dell’integrità ed incolumità di Beni Culturali sotto tutela.
Ho avuto l’impressione che i resti dell’acquedotto (foto allegate) potrebbero essere stati impropriamente gestiti durante l’operazione da sconosciuti. Nella fattispecie, sulle riprese fotografiche e video diffuse dalla stampa non risulta alcuna recinzione posta a protezione; nonchè emerge l’assenza delle persone delegati dal Comune o Sovrintendenza (in borghese o in divisa) preposte alla vigilanza e controllo.
In sub-ordine, domando di identificare colloro avrebbero dovuto transennare l’area, inventariare i beni, documentare lo stato di conservazione ante-lavori, vigilare sul loco i Beni Culturali durante le azioni dei mezzi pesanti, quindi qualificare l’appropriatezza o meno della tutela posta in atto.
2) In data di ieri ho transitato l’area in oggetto ed ho notato la presenza di un quantitativo – al mio parere sproporzionato – della forza pubblica appartenente a corpi diversi, quali Carabinieri (comandati da Ministero della Difesa), La Polizia di Stato (subordinati al Ministero degli Interni), la Polizia municipale (di competenza di questo Ministero), e la Guardia di Finanza (altro Ministero ancora).
Domando al Sindaco le ragioni della co-presenza di 4 Corpi così diversi ed i ruoli/compiti svolti da ciascun corpo presente sul loco durante l’operazione di demolizione.
Domando al Signor Custode dei Beni Culturali quali sono state le azioni dei pubblici ufficiali presenti sul loco (o meno) a tutela dei Beni Culturali appartenenti al Popolo durante gli istanti antecedenti all’inizio dell’operazione di demolizione e durante il tempo di svolgimento della demolizione.
Trattandosi di azioni d’ufficio dovute a protezione dell’acquedotto romano sottoposto alla Tutela Dello Stato, chiedo di accertare in proprio o tramite le autorità competenti se tali azioni sono stati congrue e sufficienti. L’immobile sarebbe di proprietà privata, peraltro assoggettato verosimilmente all’onere di custodia dei Beni Culturali.
Dal punto di vista del contribuente mi è difficile giustificare la spesa pubblica sostenuta in tale occasione per più di 100 giorni-uomo/benzina/mezzi in assenza della tutela dell’acquedotto e/o dello stabile di interese storico.
3) Dalla documentazione storica, anche quella fotografica online su <http://www.diatto.com/IT/pagine/azienda2.html>http://www.diatto.com/IT/pagine/azienda2.html, si evince che dal 12 aprile 1905 la ditta Diatto-Fonderie Officine Meccaniche Costruzioni in Ferro possedeva lo stabilimento a Torino su un’area di 30.000 mq tra le vie Fréjus, Cesana, Revello e Moretta. Uno dei fabbricati era molto curato, quello in via Fréjus 21, in quanto veniva utilizzato come la sede sociale e luogo dove ospitare le delegazioni estere, il che indubbiamente dimostrerebbe l’interesse storico per l’area cittadina.
Nei ricordi di famiglia conservo un frammento relativo alla gara San Pietroburgo-Mosca del 1908: l’auto della Diatto creata in Via Frejus 21 arrivava tra i vincitori. Avrei voluto vederla e poterla mostrare ai miei figli in un museo “Made in Italy” sito in Via Frejus 21.
E’ ravvisabile una similitudine architetturale tra il fabbricato ex Diatto posto in demolizione ed altri edifici di valore storico già posti sotto il vincolo di tutela dello Stato in quanto Beni Culturali, considerata la data di costruzione verosimilmente risalente al milleottocento e comunque certamente antecedente al 1905, quindi la morte del proprietario/costruttore dell’epoca. Dalla maglia 765 del cartellino Via Frejus 21 (allegato) risulta lo stabile preesistente alla data del 1905 (posizione 1 Cat. 291) con una serie di ampliamenti dei quali un capannone risalente al 1915 ed alcune tettoie del 1917 appartenente all’epoca alla Società Nazionale SNIA VISCOSA, Diatto Clement, quindi Comune di Torino.
Risultano interventi di superamento delle barriere architettoniche del 1991 a capo della Città di Torino (divisione patrimonio) quale proprietario.
Quindi l’edificio non poteva essere alienato art. 54, c. 2 Codice Beni Culturali senza una verifica Art 12.
Vista la titolarità pubblica a capo del Comune di Torino e visto l’obbligo di Legge Art. 12 del Codice dei Beni Culturali che cito:
“tutte le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli Enti o Istituti pubblici, alle persone giuridiche private senza fini di lucro che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono soggette al Codice dei Beni Culturali e non possono essere alienate (art. 54, c. 2) fino a conclusione del procedimento di verifica.” e “Lo Stato, le Regioni, gli Enti o Istituti pubblici, le persone giuridiche private senza fini di lucro possono richiedere ai sensi del Codice dei Beni Culturali (art. 12) la verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare secondo le procedure previste dal D.D.G. del 06/02/04 come modificato con D.D.G. del 28/02/05 (enti pubblici), dal D.D.G. del 25/01/05 (persone giuridiche private senza fini di lucro), dall’Accordo MiBAC/CEI dell’8/03/05 (Chiesa Cattolica), dal<http://www.liguria.beniculturali.it/PDFs/patrimonio/Protocollo_con_demanio.pdf>Protocollo d’Intesa MiBAC/Agenzia del Demanio del 2/03/06”
si deve presumere la verifica (Art. 12 CBC) avvenuta in data antecedente alla cessione oppure confermerebbe il dubbio posto all’attenzione.
Domando al Sig. Sindaco di conoscere l’esito ed il documento della verifica operata all’epoca ai sensi dell’Art.12 del Codice Beni Culturali.
Desidero avere la certezza della leggitimità del trasferimento della proprietà dal COMUNE DI TORINO alla PRELIOS e successivamente dalla PRELIOS alla RICCOBONI, tutte le transazioni soggette l’Art 12 e/o l’Art. 54 c. 2 CBC.
Risulta la concessione del permesso di demolizione del 31/10/2012 alla PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. TUE art. 22-1 SCIA
nonchè la concessione del permesso di costruire del 16/11/2012 alla PRELIOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. PERMESSO DI COSTRUIRE *** DEMOLIZIONE FABBRICATI EX REG 1, ed infine la pratica non ancora definita del 25/01/2013 alla RICCOBONI S.P.A. per il CEMENTO ARMATO *** CEMENTO ARMATO
Tali atti sarebbero legittimi a verifica Art 12 CBC avvenuta ed in assenza del vincolo. Tuttavia tale esito sarebbe incompatibile vista la presenza dei resti romani.
Domando di conoscere l’atto e le ragioni del permesso di demolizione TUE art. 22-1 SCIA per via del possibile contrasto con l’Art 12 CBC (acquedotto romano ostativo).
5) Essendo documentata e pubblicata (tramite la stampa) la presenza dei reperti storici dell’epoca romana custoditi da questo Comune sul territorio del fabbricato in oggetto, gli atti amministrativi avrebbero dovuto contenere le indicazioni esaustive in forma scritta relative alla protezione dei Beni Culturali (Art 12 CBC). Cito l’atto pubblico notarile di trasferimento della proprieta (vietato Art 54 c 2 oppure autorizzato Art. 12 CBC), la domanda di concessione edilizia per la demolizione (idem), e successivi atti amministrativi a firma del Comune.
In quanto cittadino, vorrei ricevere le dichiarazioni pubbliche del Sindaco e/o accedere gratuitamente al testo di tali prescrizioni ed istruzioni contenuti negli atti pubblici affinchè verificare che tutto il necessario per proteggere i Beni Culturali è stato diligentemente adempiuto durante le fasi del procedimento amminsitrativo.
Indico quale persona di fiducia Sig-ra Maura Paoli, la consigliera comunale, ai fini di consultrazione degli atti in loco.
Motivazione della richiesta: si tratta di atti pubblici, atti accessibili in trasparenza della PA, L. 7/8/1990 n. 241 e succ. D.P.R.12 aprile 2006, n. 184.
L’interesse diretto, concreto e attuale corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata (Conservazione diligente dei Beni Culturali Pubblici) e collegata direttamente ai documenti (atto di compravendita recante la verifica Art. 12 CBC/vincoli, i permessi edili per la demolizione/costruzsione recanti le prescrizioni circa l’acquedotto ai sensi del Codice Beni Culturali) al quale è chiesto l’accesso.
Ringrazio ed attendo la risposta a norma di L. 241/90 entro il termine masismo di 30 giorni.
Ringrazio
Mikhail Simonov
cittadino residente a Torino